PPWR 2026: cosa cambia per produttori alimentari ed e-commerce
Dal 12 agosto si applica il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi. Cosa è già operativo, quali obblighi arriveranno entro il 2030 e come devono prepararsi le imprese alimentari.
Documentazione tecnica, sostanze chimiche, riciclabilità, etichettatura, contenuto riciclato e riduzione degli imballaggi diventano elementi centrali per chi produce e vende alimenti, anche attraverso marketplace e canali digitali.
Un vasetto di conserve, una bottiglia di olio, un pacco di pasta o una confezione di biscotti non sono costituiti soltanto dal prodotto che contengono. Intorno all'alimento esiste un sistema composto dal recipiente, dalla chiusura, dall'etichetta, dall'eventuale scatola esterna e dall'imballaggio utilizzato per la spedizione. Ciascuno di questi elementi svolge una funzione precisa, ma genera anche obblighi tecnici, ambientali e documentali che le imprese devono conoscere.
Dal 12 agosto 2026 questo sistema è disciplinato dal Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, conosciuto con la sigla PPWR, derivata dall'espressione inglese Packaging and Packaging Waste Regulation. Il provvedimento è entrato in vigore l'11 febbraio 2025 ed è diventato generalmente applicabile diciotto mesi dopo, sostituendo progressivamente la precedente direttiva europea sugli imballaggi.
La differenza non è soltanto formale. Una direttiva deve essere recepita attraverso le normative nazionali, mentre un regolamento europeo è direttamente applicabile negli Stati membri. Il PPWR introduce quindi una disciplina comune destinata a incidere sulla progettazione, sulla fabbricazione, sull'etichettatura, sulla distribuzione e sulla gestione a fine vita degli imballaggi commercializzati nell'Unione europea.
Il suo campo di applicazione comprende tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato e dal settore di provenienza. Vetro, carta, cartone, plastica, metallo, legno e materiali compositi rientrano nel nuovo quadro, così come gli imballaggi per la vendita, quelli multipli, quelli per il trasporto e quelli impiegati nel commercio elettronico.
Il 12 agosto 2026 non è la data di tutti gli obblighi
Uno degli errori più frequenti consiste nel considerare il 12 agosto 2026 come il giorno dal quale ogni prescrizione contenuta nel PPWR diventa immediatamente obbligatoria. Il regolamento segue invece un calendario progressivo, nel quale alcune disposizioni sono già applicabili, mentre altre richiedono atti tecnici della Commissione europea oppure entreranno in funzione tra il 2028 e il 2030.
La data del 12 agosto 2026 rappresenta l'avvio generale del nuovo sistema. Da questo momento diventano rilevanti gli obblighi attribuiti ai diversi operatori economici, la valutazione di conformità degli imballaggi, la documentazione tecnica e, per il settore alimentare, i limiti relativi alla presenza di PFAS negli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti.
Altre misure, come l'etichetta europea armonizzata, i criteri definitivi di progettazione per il riciclaggio, le percentuali minime di plastica riciclata e il limite allo spazio vuoto degli imballaggi per il commercio elettronico, seguono scadenze successive. Comprendere questa distinzione permette alle aziende di evitare due rischi opposti: ignorare obblighi già applicabili oppure sostenere costi immediati per adeguamenti che non sono ancora tecnicamente definiti.
Fabbricante e produttore non indicano sempre la stessa impresa
Il PPWR assegna responsabilità differenti al fabbricante, all'importatore, al distributore e al produttore sottoposto alla responsabilità estesa. Nel linguaggio comune questi termini vengono spesso utilizzati come sinonimi, ma nel regolamento identificano ruoli giuridici diversi.
Il fabbricante è il soggetto responsabile della conformità dell'imballaggio. Prima di immetterlo sul mercato deve effettuare, o far effettuare, la procedura di valutazione prevista dal regolamento, predisporre la documentazione tecnica e compilare la dichiarazione UE di conformità.
Un'azienda alimentare che acquista un imballaggio standard da un fornitore europeo non diventa automaticamente il fabbricante di quell'imballaggio. La situazione può cambiare, tuttavia, quando l'impresa fa progettare o produrre una confezione e la commercializza con il proprio nome o marchio. Il regolamento prevede inoltre una disciplina specifica per le microimprese che commissionano imballaggi personalizzati a un fornitore stabilito nell'Unione europea.
Il produttore, nel sistema della responsabilità estesa, è invece il soggetto che mette per la prima volta a disposizione un imballaggio o un prodotto imballato nel territorio di uno Stato membro. La qualifica assume particolare importanza nelle vendite transfrontaliere, nelle importazioni e nel commercio elettronico.
Per un'impresa alimentare, il primo lavoro da svolgere consiste quindi nel ricostruire la propria filiera e nell'attribuire correttamente i ruoli. Occorre comprendere chi progetta la confezione, chi la fabbrica, chi la importa, con quale marchio viene commercializzata e chi immette per primo il prodotto imballato nel mercato di ciascun Paese.
Senza questa mappatura diventa difficile stabilire chi debba predisporre la documentazione, chi debba conservarla e chi risponda di un'eventuale non conformità.
La dichiarazione UE di conformità dell'imballaggio
Tra gli adempimenti più importanti figura la dichiarazione UE di conformità. L'articolo 15 stabilisce che il fabbricante, prima di immettere un imballaggio sul mercato, debba effettuare la valutazione di conformità prevista dall'articolo 38 e predisporre la documentazione tecnica indicata nell'allegato VII.
Se la valutazione dimostra il rispetto delle prescrizioni applicabili, il fabbricante compila la dichiarazione UE di conformità secondo la struttura prevista dall'allegato VIII. Con questo documento si assume la responsabilità della conformità dell'imballaggio.
La dichiarazione non coincide con la marcatura CE. Il PPWR non introduce un marchio CE specifico per gli imballaggi, perché un simile simbolo potrebbe essere confuso con la marcatura relativa al prodotto contenuto nella confezione.
La documentazione deve permettere di identificare l'imballaggio, ricostruirne la progettazione e comprenderne il processo produttivo. Deve inoltre contenere le valutazioni, le specifiche tecniche e, quando necessarie, le relazioni sulle prove utilizzate per dimostrare il rispetto delle prescrizioni.
Il fabbricante deve conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione per cinque anni nel caso degli imballaggi monouso e per dieci anni nel caso degli imballaggi riutilizzabili. Deve inoltre garantire la rintracciabilità attraverso un tipo, un lotto, un numero di serie o un altro elemento identificativo.
I fornitori di imballaggi e di materiali da imballaggio sono tenuti a fornire al fabbricante le informazioni e i documenti necessari per dimostrare la conformità. Per un produttore alimentare questo significa che il rapporto con il fornitore non può più limitarsi al prezzo, alle dimensioni e alle caratteristiche estetiche della confezione. Occorre chiedere documenti aggiornati, verificare a quale modello o lotto si riferiscano e conservarli in modo ordinato.
PFAS negli imballaggi alimentari: un limite già operativo
Per le imprese alimentari, una delle disposizioni immediatamente più rilevanti riguarda le sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche, indicate con l'acronimo PFAS, derivato dall'espressione inglese per- and polyfluoroalkyl substances.
Le PFAS costituiscono un'ampia famiglia di sostanze chimiche sintetiche caratterizzate da una forte resistenza all'acqua, ai grassi e alle alte temperature. Proprio per queste proprietà sono state utilizzate anche in alcuni rivestimenti e trattamenti applicati agli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti. La loro elevata persistenza nell'ambiente e i potenziali effetti sulla salute hanno portato l'Unione europea a introdurre limiti specifici alla loro presenza nel packaging alimentare.
Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con prodotti alimentari non possono essere immessi sul mercato quando contengono PFAS in concentrazioni pari o superiori ai limiti stabiliti dall'articolo 5 del PPWR. I valori previsti sono 25 parti per miliardo per le PFAS misurate attraverso analisi mirate, con esclusione delle PFAS polimeriche dalla quantificazione, 250 parti per miliardo per la somma delle PFAS misurate attraverso analisi mirate e 50 parti per milione per le PFAS complessive, comprese quelle polimeriche.
La conformità deve essere dimostrata nella documentazione tecnica. La Commissione europea ha inoltre chiarito che non esiste un periodo transitorio per esaurire le scorte di imballaggi prodotti prima del 12 agosto 2026 ma non ancora immessi sul mercato.
Gli imballaggi a contatto con alimenti immessi sul mercato prima di quella data possono rimanervi e non devono essere ritirati. Quelli immessi sul mercato successivamente devono invece rispettare i nuovi limiti, anche quando contengono materiale riciclato.
Per un'azienda alimentare non è sufficiente ricevere una generica dichiarazione secondo cui il materiale è idoneo al contatto con gli alimenti. È opportuno verificare che la documentazione del fornitore affronti espressamente anche i requisiti PPWR relativi alle PFAS e identifichi con precisione il materiale e il modello di imballaggio fornito.
La nuova etichetta europea non è ancora obbligatoria
L'applicazione generale del PPWR non comporta la sostituzione immediata dell'attuale etichettatura ambientale italiana.
L'articolo 12 prevede una futura etichetta armonizzata europea, basata su pittogrammi e contenente informazioni sulla composizione materiale dell'imballaggio, con l'obiettivo di facilitare la raccolta differenziata da parte dei consumatori in tutti gli Stati membri.
L'obbligo decorrerà dal 12 agosto 2028 oppure ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore dei relativi atti di esecuzione, se questa seconda data sarà successiva. Fino al passaggio al sistema armonizzato continuano a essere rilevanti le disposizioni nazionali applicabili.
Secondo le indicazioni pubblicate da CONAI, fino all'11 agosto 2028 è possibile mantenere l'attuale etichettatura ambientale italiana, che per gli imballaggi destinati al consumatore finale comprende la codifica identificativa del materiale e le indicazioni sulla raccolta.
Le aziende che stanno riprogettando oggi etichette e confezioni dovrebbero comunque tenere conto della transizione futura. Prevedere spazi grafici sufficienti, evitare confezioni difficili da aggiornare e mantenere separati i dati relativi al prodotto da quelli relativi all'imballaggio può ridurre i costi dei successivi adeguamenti.
Riciclabilità e contenuto riciclato: il 2030 si prepara adesso
Uno degli obiettivi centrali del PPWR consiste nel rendere riciclabili gli imballaggi immessi sul mercato europeo. A partire dal 2030 la riciclabilità sarà valutata attraverso classi di prestazione indicate con le lettere A, B e C, sulla base di criteri tecnici di progettazione per il riciclaggio.
Gli imballaggi che non raggiungeranno almeno la classe C non potranno essere immessi sul mercato a partire dal 1° gennaio 2030 oppure ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore degli atti delegati che definiranno i criteri tecnici, se questa data sarà successiva. Dal 2038 la classe C non sarà più sufficiente.
Per gli imballaggi in plastica sono previste anche percentuali minime di materiale riciclato post-consumo. Dal 2030, oppure tre anni dopo l'entrata in vigore dell'atto europeo che stabilirà la metodologia di calcolo, se tale data sarà successiva, la quota minima sarà del 30 per cento per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il PET, escluse le bottiglie monouso per bevande, del 10 per cento per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con plastiche diverse dal PET, escluse le bottiglie monouso per bevande, del 30 per cento per le bottiglie di plastica monouso per bevande e del 35 per cento per gli altri imballaggi di plastica.
Il regolamento contempla eccezioni e discipline particolari, soprattutto quando l'impiego di materiale riciclato può compromettere la sicurezza del prodotto o la conformità alle norme sui materiali destinati al contatto con gli alimenti.
Per questa ragione non è corretto sostituire automaticamente una plastica vergine con una plastica riciclata senza una valutazione tecnica. Sicurezza alimentare, migrazione delle sostanze, stabilità del materiale, durata commerciale del prodotto e riciclabilità devono essere considerate insieme.
Meno volume e meno spazio vuoto nelle spedizioni
Dal 1° gennaio 2030 il fabbricante o l'importatore dovrà garantire che peso e volume dell'imballaggio siano ridotti al minimo necessario per assicurarne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale utilizzato.
La norma non vieta gli elementi indispensabili a proteggere un alimento fragile, conservarne le caratteristiche o rispettare requisiti igienici. Contrasta invece gli elementi che aumentano soltanto il volume percepito della confezione, come doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari.
Una disciplina specifica riguarda gli imballaggi multipli, quelli per il trasporto e quelli utilizzati nel commercio elettronico. Entro il 1° gennaio 2030, oppure tre anni dopo l'entrata in vigore dell'atto che definirà la metodologia di calcolo, se successivo, la proporzione massima di spazio vuoto non potrà superare il 50 per cento.
Nel calcolo vengono considerati spazio vuoto anche i materiali di riempimento, come cuscini d'aria, carta tagliata, involucri a bolle d'aria, schiume, lana di legno e frammenti di polistirene. Il regolamento riconosce però la necessità di proteggere prodotti liquidi, fragili, irregolari o facilmente danneggiabili.
Per gli imballaggi alimentari, l'aria presente tra gli alimenti o al loro interno e i gas protettivi utilizzati per la conservazione non vengono considerati spazio vuoto. Inoltre, quando il prodotto è soggetto ad assestamento durante il trasporto, la conformità viene valutata considerando il livello di riempimento al momento del confezionamento.
Questo punto interessa direttamente i marketplace e le imprese che vendono online. Non sarà sufficiente utilizzare scatole teoricamente riciclabili se il sistema logistico continuerà a spedire confezioni sovradimensionate, riempite con grandi quantità di materiale protettivo. La conformità dovrà essere affrontata collegando progettazione del prodotto, magazzino, assortimento delle scatole e preparazione degli ordini.
Perché il PPWR riguarda anche i marketplace
Il PPWR collega la vendita online agli obblighi di responsabilità estesa del produttore. Il regolamento prevede registri nazionali nei quali dovranno iscriversi i produttori che mettono per la prima volta a disposizione imballaggi o prodotti imballati nel territorio di uno Stato membro.
Il sistema disegnato dal regolamento stabilisce inoltre che le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori debbano ottenere alcune informazioni prima di autorizzarli a utilizzare i propri servizi. Tra queste figurano i dati di registrazione del produttore e un'autocertificazione relativa al rispetto degli obblighi di responsabilità estesa.
Le piattaforme dovranno compiere il massimo sforzo possibile per valutare completezza e attendibilità delle informazioni ricevute, utilizzando i registri pubblici e la documentazione disponibile.
Il marketplace non è quindi considerato soltanto una vetrina commerciale. Diventa un punto della filiera nel quale qualità del prodotto, completezza delle informazioni e conformità dell'operatore devono incontrarsi.
Per i produttori interessati a sviluppare la vendita online, preparare in anticipo documentazione e dati significa rendere più semplice l'ingresso nei nuovi canali commerciali. Per un marketplace specializzato come 360ItalyMarket significa invece selezionare aziende capaci di accompagnare la qualità alimentare con un'organizzazione adeguata alle regole del mercato europeo.
Una verifica da iniziare subito
Il PPWR non impone di sostituire indiscriminatamente tutte le confezioni, ma richiede alle imprese di conoscere ciò che utilizzano e di poterlo documentare. Un controllo iniziale dovrebbe comprendere l'inventario degli imballaggi primari, secondari, da trasporto e per il commercio elettronico, l'identificazione del fabbricante, dell'importatore e del soggetto responsabile della conformità, la raccolta delle dichiarazioni UE di conformità e della documentazione tecnica disponibile, la verifica specifica dei limiti PFAS per i materiali a contatto con gli alimenti, l'analisi dei materiali e dei componenti separabili, il controllo delle dimensioni delle confezioni e dello spazio vuoto nelle spedizioni, la pianificazione degli aggiornamenti grafici necessari per la futura etichetta armonizzata e la verifica degli obblighi di registrazione e responsabilità estesa nei Paesi nei quali vengono venduti i prodotti.
La valutazione dovrà essere aggiornata quando la Commissione europea adotterà le ulteriori metodologie, i criteri tecnici e gli atti di esecuzione previsti dal regolamento.
La conformità entra nella qualità del prodotto
Per molti anni l'imballaggio è stato considerato soprattutto uno strumento di conservazione, comunicazione e vendita. Il PPWR aggiunge una dimensione ulteriore: la confezione deve essere progettata, documentata e gestita come parte integrante della conformità del prodotto.
Per le aziende alimentari questo cambiamento non riguarda soltanto l'ufficio tecnico. Coinvolge acquisti, qualità, marketing, produzione, logistica e commercio elettronico, perché una scelta compiuta sulla confezione può influenzare la sicurezza alimentare, la durata del prodotto, i costi di trasporto, la riciclabilità e la possibilità di vendere nei diversi mercati europei.
Adeguarsi non significa inseguire ogni novità normativa all'ultimo momento. Significa costruire una filiera nella quale ogni soggetto sappia quali informazioni deve produrre, quali documenti deve conservare e quali caratteristiche deve verificare.
Per un produttore che vuole entrare in un marketplace, la qualità non può più terminare nel momento in cui l'alimento viene confezionato. Deve proseguire nella documentazione, nell'etichettatura, nell'imballaggio da spedizione e nella capacità di dimostrare che ogni scelta è stata compiuta nel rispetto delle regole.
Il presente articolo ha finalità informative e non sostituisce una valutazione legale o tecnica condotta sul singolo imballaggio e sulla specifica organizzazione aziendale.
Fonti ufficiali consultate
Regolamento UE 2025/40, testo integrale
Orientamenti della Commissione europea sull'applicazione del PPWR
Commissione europea, Packaging and Packaging Waste Regulation
CONAI, strumenti e indicazioni sul nuovo Regolamento imballaggi
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